mercoledì 1 ottobre 2008

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita l’Associazione denominata “Il faro”, con sede provvisoria presso il circolo ACLI di Canegrate (si trova all’interno della pizzeria “Al Muretto” - via Zara, 18).
L’ente non ha fini speculativi o di lucro.
Articolo 2 - Finalità
L’associazione si propone di creare uno spazio di dialogo e di collaborazione tra tutti coloro che, pur proveniendo da tradizioni culturali ed esperienze differenti, sono mossi dai medesimi ideali e si ispirano ai medesimi principi:
la difesa della pace;
l’impegno per la globalizzazione del rispetto dei diritti umani;
la promozione di un modello di sviluppo socialmente sostenibile, alternativo al liberismo selvaggio;
la tutela dell’ambiente;
la lotta alle povertà;
la solidarietà tra tutti gli uomini;
la tutela e l’integrazione delle minoranze e la promozione del multiculturalismo;
la libertà e l’autonomia dei mezzi di comunicazione;
una giustizia uguale per tutti.
Articolo 3 - Attività
Crediamo che oggi in Italia stia rinascendo in molte persone la voglia di capire e di partecipare alle vicende comuni, di diventare testimoni attivi dei nostri tempi, di non lasciarsi sopraffare dalle molteplici ingiustizie cui assistiamo e di far sentire invece la propria voce, in modo civile ma alto e fermo, sulle questioni che riteniamo cruciali per il nostro paese ed il mondo in cui viviamo. Spesso però si sono manifestate incomprensioni e divisioni tra persone e forze che dovrebbero e potrebbero invece lavorare insieme, nell’interesse di tutti.
L’associazione “Il faro” intende promuovere sul territorio azioni di carattere culturale e politico ispirate ai principi sopra elencati; è autonoma da partiti, sindacati e istituzioni, ma si propone di unificare e promuovere la collaborazione tra tutte le persone e le forze che condividono quegli stessi ideali.
Il nostro impegno sarà rivolto particolarmente in queste direzioni:
contribuire positivamente all’affermazione e alla realizzazione di quei principi e valori che sentiamo come universali;
organizzare iniziative volte a dare spazio e visibilità alle associazioni di volontariato presenti sul territorio e alla rete dei movimenti, contribuendo altresì al dialogo tra queste preziose manifestazioni della società civile e il mondo della politica istituzionale;
svolgere un’attività di pacifica ma decisa opposizione alla guerra, al terrorismo, ai regimi totalitari, alle politiche neoliberiste, al degrado ambientale, al razzismo e alle discriminazioni;
contribuire ad una maggior libertà dell’informazione, dando spazio a realtà e ad avvenimenti abitualmente ignorati, per colpa o per distrazione, dai mezzi di comunicazione di massa.
Articolo 4 – Patrimonio
L’associazione non ha fini speculativi o di lucro. Provvede al raggiungimento delle sue finalità con i contributi annuali dei Soci, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo, e con eventuali donazioni effettuate da singoli o da Enti. Non sono ammesse donazioni effettuate da persone o Enti la cui attività e il cui comportamento risultino in palese contrasto con le finalità dell’Associazione.
Articolo 5 – Soci
I Soci si dividono in Soci Fondatori e Soci Ordinari. Sono considerati Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Possono diventare Soci Ordinari tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e ne facciano richiesta, dichiarino di condividere le finalità dell’Associazione e sottoscrivano il presente Statuto. La loro ammissione è soggetta al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. L’adesione all’associazione deve essere annualmente rinnovata, mediante il pagamento della quota associativa, cui seguirà il rilascio della tessera annuale. I Soci in regola con il pagamento della quota associativa sono considerati Soci attivi. Ogni Socio ha il dovere di conformarsi ai fini dell’Associazione e di collaborare per la buona riuscita delle sue iniziative.
Articolo 6 – Perdita della qualifica di Socio
La perdita della qualifica di Socio avviene:
a) per dimissioni;
b) per espulsione deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, qualora esso ritenga che l’associato abbia contravvenuto alle finalità e agli obblighi del presente Statuto.
Articolo 7 – Struttura organizzativa
Gli organi dell’Associazione sono:
1) Assemblea generale dei Soci
2) Consiglio Direttivo
3) Presidente, Vicepresidente e Segretario
Articolo 8 – Assemblea generale dei Soci
L’Assemblea generale dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno; è convocata inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o almeno un terzo del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta. Le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. Ogni Socio attivo ha diritto di voto e, se maggiorenne, di essere votato; chi, tra i Soci attivi, non potesse essere presente può far pervenire il suo voto tramite delega firmata ad un altro Socio. L’Assemblea è aperta alla partecipazione, con diritto di parola ma non di voto, di tutti i Soci non attivi e delle persone eventualmente interessate a seguirne i lavori.
L’Assemblea generale:
a) nomina i membri del Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza semplice;
b) approva i rendiconti economico-finanziari preventivi e consuntivi;
c) delibera le modifiche al presente Statuto, a maggioranza dei due terzi dei presenti. Perchè la votazione sia valida ad essa devono partecipare, direttamente o tramite delega, almeno i 2/3 dei Soci Fondatori e la maggioranza dei Soci attivi.
d) delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo decida di sottoporle o che sia posto all’attenzione da singoli Soci.
Il verbale dell’Assemblea è sottoscritto dal Segretario-Tesoriere.
Articolo 9 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea generale dei Soci, e dura in carica un anno; durante l’anno di carica l’Assemblea generale dei Soci, su proposta del Consiglio stesso, ha facoltà di nominare nuovi membri, in aggiunta ai precedenti o in sostituzione di membri dimissionari. Elegge tra i suoi componenti, con votazioni a maggioranza semplice, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere. E’ convocato dal Presidente di norma due volte al mese, salvo particolari situazioni. Compito del Consiglio Direttivo è quello di coordinare al meglio le risorse dell’Associazione, stimolare i Soci all’ideazione e alla realizzazione di iniziative coerenti con le finalità dell’Associazione stessa, e impegnarsi per la loro buona riuscita. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, tutti i Soci dell’Associazione e tutte le persone eventualmente interessate a seguirne i lavori.
Articolo 10 – Presidente, Vicepresidente e Segretario-Tesoriere
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, e ne costituisce il portavoce ufficiale. Convoca e presiede le sedute dell’Assemblea generale dei Soci e del Consiglio Direttivo; è responsabile dell’attuazione delle decisioni prese da questi due organi. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o legittimo impedimento, saranno svolte dal Vicepresidente, anch’egli nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica un anno; le cariche sono rinnovabili. Il Segretario-Tesoriere redige il verbale delle assemblee; tiene aggiornato l’elenco dei Soci; amministra la contabilità; redige rendiconti economico-finanziari che dovranno essere approvati a maggioranza semplice dall’Assemblea generale dei Soci. Il Segretario-Tesoriere dura in carica un anno; la carica è rinnovabile.
Articolo 11 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso solo dall’Assemblea generale dei Soci, con una votazione a maggioranza dei due terzi. Perchè la votazione sia valida ad essa devono partecipare, direttamente o tramite delega, almeno i 2/3 dei soci fondatori e la maggioranza dei Soci attivi. In caso di scioglimento l’Associazione si impegna a devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

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